Art. 3.
(Aree utilizzabili).

      1. Per la costruzione degli immobili rientranti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate le aree

 

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individuate come edificabili dagli strumenti urbanistici in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Ai fini della realizzazione del programma di cui all'articolo 1, le società cooperative di cui all'articolo 2 possono sottoscrivere accordi di programma con i comuni e con gli enti pubblici interessati per l'utilizzo di suoli edificabili di proprietà pubblica, per la ristrutturazione e la riqualificazione ad uso abitativo di immobili pubblici dismessi e per l'utilizzo di suoli destinati all'attività agricola dagli strumenti urbanistici in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Nei casi previsti dal comma 2, i comuni assumono il compito di coordinare le attività e i procedimenti relativi alla stesura e alla sottoscrizione dell'accordo di programma, nonché di verificare il rispetto e il buon esito dell'accordo di programma sottoscritto attraverso un'idonea attività ispettiva.
      4. Gli espropri di aree di proprietà privata, necessari ai fini della presente legge, sono effettuati dal comune in cui è attuato l'intervento e i relativi costi sono ripartiti tra i beneficiari e gli IACP nelle seguenti misure:

          a) beneficiari: 25 per cento;

          b) IACP: 75 per cento.

      5. Gli oneri di urbanizzazione delle aree acquisite ai sensi del presente articolo sono posti a carico delle società cooperative di cui all'articolo 2 e possono essere saldati mediante la realizzazione, con le modalità previste dal medesimo articolo 2, di opere di interesse pubblico.
      6. Ferme restando le disposizioni dei commi da 1 a 5, nei comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti sono finanziati, con i contributi di cui all'articolo 1, interventi di ristrutturazione e di riqualificazione, attribuiti con le modalità previste dall'articolo 2, di immobili di proprietà dei richiedenti, purché risultanti quali prima casa di abitazione.

 

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